Il Cabernet Franc Colli Orientali del Friuli è un vino rosso a denominazione di origine controllata prodotto nella provincia di Udine. Cabernet è il termine generico con cui di solito ci si riferisce alle varietà di uve a bacca scura cabernet sauvignon e cabernet franc, di origine francese (in particolare della zona di Bordeaux) e ai vini con essi prodotti. Oggi diffusi a livello mondiale, si possono trovare vinificati singolarmente, in uvaggio, o, come spesso accade in Italia, in aggiunta ai vitigni autoctoni.
Secondo alcuni studi il cabernet sauvignon è un vitigno che deriva dell’incrocio spontaneo tra i vitigni sauvignon blanc e cabernet franc. In francese sauvignon vuol dire “selvaggio”, probabilmente in riferimento al suo iniziale carattere “selvatico”. Il sauvignon blanc è un vitigno a bacca bianca noto anche semplicemente come sauvignon, e ciò trae spesso in errore. Si trova traccia scritta del cabernet sauvignon già nella Naturalis Historia di Plinio il vecchio, che ne parla chiamandolo “vitis caburnica”. È un vitigno che si adatta molto bene ai diversi territori, e riesce sempre a originare vini caratteristici e in grado di trasmettere le caratteristiche del luogo di origine.
È uso comune utilizzarlo per aggiungere colore e corpo ai vini, in quanto ricco di pigmenti e spiccatamente tannico. È forse il vitigno “nobile” più coltivato a livello globale, e regala vini estremamente eleganti e complessi, particolarmente adatti all’invecchiamento.
Vinificato di frequente insieme al cabernet sauvignon, è il cabernet franc. Meno coltivato del cabernet sauvignon, in Francia lo supera in importanza in Anjou-Touraine e nella Valle della Loira.
Resiste piuttosto bene ai climi rigidi ed è più precoce del sauvignon, rispetto al quale è meno spigoloso, infatti lo si usa spesso per dare equilibrio ai vini. Conferisce caratteristiche note vegetali, di peperone verde e speziate di pepe nero.
Nel “nuovo mondo” del vino, le varietà di uva sono diventate quasi dei brand, ciò che davvero distingue i vini, molto più del territorio o del produttore, ed è così che, ad esempio negli Stati Uniti, è facile sentire le persone chiamare in causa il “Cab” quando hanno voglia di un buon rosso. In Francia, insieme al merlot, sono i due vitigni che costituiscono il celebre “taglio bordolese”, il blend alla base dei migliori vini di Bordeaux.
Caratteristiche organolettiche del vino Cabernet Franc Colli Orientali del Friuli DOC
Il Colli Orientali del Friuli Cabernet Franc è un vino di colore rosso rubino intenso, tendente al granato quando invecchiato. Si distingue per un peculiare odore intensamente erbaceo. Il sapore è tipico, moderatamente erbaceo e asciutto.
Zone di produzione del vino Cabernet Franc Colli Orientali del Friuli DOC
La produzione è consentita nella sola provincia di Udine, nel territorio (totale o parziale) dei Comuni di Attimis, Buttrio, la parte est di Cividale, Corno di Rosazzo, Faedis, Manzano, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, S. Giovanni al Natisone, S. Pietro al Natisone, Tarcento e Torreano.
Vitigni consentiti
Cabernet franc minimo 85%, unito ad altri vitigni a bacca scura idonei coltivati nella provincia di Udine per un massimo del 15%.
Norme di produzione
- I vigneti devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelli tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità
- Sono adatti solo i vigneti che si trovano in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine cocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani
- La produzione massima di uva deve essere di 110 q / ha
- Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati
- I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino
- Per i nuovi impianti la densità non può essere inferiore ai 3.000 ceppi / ha
- Titolo alcolometrico minimo del vino: 11% vol.
- Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione.
- Sono vietate le pratiche di forzatura, ma è ammessa l'irrigazione di soccorso.
- È consentita la menzione "Riserva" quando i vini abbiano effettuato almeno 2 anni di invecchiamento a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
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