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Vino Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane DOCG

Il vitigno montepulciano è molto probabilmente autoctono della zona tra Abruzzo e Marche. Spesso viene confuso con il sangiovese, forse perché quest’ultimo è il vitigno utilizzato per produrre il Vino Nobile di Montepulciano, che prende il nome dall’omonimo comune toscano, che però nulla ha a che vedere con il vitigno abruzzese. La viticoltura nell’area di Teramo ha origini antichissime, tanto che lo storico Polibio, già nel II secolo a.C. descriveva come Annibale e il suo esercito avessero goduto dei vini della zona. Il vino Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane ha ottenuto la DOC nel 1968 e la DOCG nel 2003.

Caratteristiche organolettiche del vino Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG

Il vino Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG si presenta di colore rosso rubino con riflessi violacei, che vira verso il granato con l’invecchiamento; al naso esprime profumi di frutta rossa matura e spezie; in bocca è potente, strutturato e allo stesso tempo rotondo, di ottima persistenza.

Zone di produzione del vino Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG

La produzione del vino Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG è consentita nel territorio dei seguenti comuni in provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto in Provincia di Teramo.

Vitigni consentiti

È consentito l’uso del vitigno montepulciano minimo al 90%, con l’eventuale aggiunta di sangiovese, massimo al 10%.

Norme di produzione

- La produzione massima di uva deve essere di 9,5 t / ha
- Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro
- Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 12,5% vol.
- Tutte le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento, devono essere eseguite nella zona DOCG (salvo alcune eccezioni)

 

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